Art. 40 
                    Gestione dei beni sequestrati 
 
  1. Il giudice  delegato  impartisce  le  direttive  generali  della
gestione dei beni sequestrati, anche tenuto conto degli  indirizzi  e
delle linee  guida  adottati  dal  Consiglio  direttivo  dell'Agenzia
medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a). 
  2. Il giudice delegato puo' adottare, nei confronti  della  persona
sottoposta alla procedura  e  della  sua  famiglia,  i  provvedimenti
indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e
successive  modificazioni,  quando  ricorrano   le   condizioni   ivi
previste. Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47,
il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri  inerenti
l'unita' immobiliare ed e' esclusa ogni azione di regresso. 
  3. L'amministratore giudiziario non puo'  stare  in  giudizio,  ne'
contrarre mutui, stipulare  transazioni,  compromessi,  fideiussioni,
concedere ipoteche,  alienare  immobili  e  compiere  altri  atti  di
straordinaria amministrazione anche a tutela dei  diritti  dei  terzi
senza autorizzazione scritta del giudice delegato. 
  4. Avverso gli atti  dell'amministratore  giudiziario  compiuti  in
violazione del presente decreto, il pubblico ministero, il proposto e
ogni  altro  interessato  possono  avanzare  reclamo,   nel   termine
perentorio di dieci giorni, al giudice delegato che,  entro  i  dieci
giorni successivi, provvede ai sensi degli articoli  737  e  seguenti
del codice di procedura civile. 
  5.  In  caso  di  sequestro  di   beni   in   comunione   indivisa,
l'amministratore  giudiziario,  previa  autorizzazione  del   giudice
delegato,  puo'  chiedere  al  giudice  civile  di  essere   nominato
amministratore della comunione. 
 
          Note all'art. 40: 
              - Si riporta il testo dell'art. 47 del Regio Decreto 16
          marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del   fallimento,   del
          concordato preventivo, dell'amministrazione  controllata  e
          della liquidazione coatta amministrativa): 
              "Art. 47. Alimenti al fallito e alla famiglia. 
              Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza,
          il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei
          creditori,  puo'  concedergli  un  sussidio  a  titolo   di
          alimenti per lui e per la famiglia. 
              La casa di proprieta' del fallito, nei limiti in cui e'
          necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia,  non
          puo' essere distratta da tale uso  fino  alla  liquidazione
          delle attivita'." 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  737  del  codice  di
          procedura civile: 
              "Art. 737. Forma della domanda e del provvedimento. 
              I provvedimenti,  che  debbono  essere  pronunciati  in
          camera di consiglio, si chiedono  con  ricorso  al  giudice
          competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che  la
          legge disponga altrimenti.".