Art. 41 
 
 
                 Gestione delle aziende sequestrate 
 
  1.  Nel  caso  in  cui  il  sequestro  abbia  ad  oggetto  aziende,
costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile,
l'amministratore giudiziario e' scelto nella sezione  di  esperti  in
gestione   aziendale   dell'Albo   nazionale   degli   amministratori
giudiziari. In tal caso, la relazione di  cui  all'articolo  36  deve
essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene,
oltre agli  elementi  di  cui  al  comma  1  del  predetto  articolo,
indicazioni particolareggiate sullo stato dell'attivita' aziendale  e
sulle  sue  prospettive  di  prosecuzione.  Il   tribunale,   sentiti
l'amministratore giudiziario e  il  pubblico  ministero,  ove  rilevi
concrete  prospettive  di  prosecuzione  dell'impresa,   approva   il
programma con decreto motivato  e  impartisce  le  direttive  per  la
gestione dell'impresa. 
  2. L'amministratore giudiziario provvede  agli  atti  di  ordinaria
amministrazione funzionali all'attivita' economica  dell'azienda.  Il
giudice  delegato,  tenuto  conto  dell'attivita'  economica   svolta
dall'azienda,  della  forza  lavoro  da  essa  occupata,  della   sua
capacita' produttiva e del  suo  mercato  di  riferimento,  puo'  con
decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti
si   ritengono   di   ordinaria   amministrazione.   L'amministratore
giudiziario non puo' frazionare artatamente le operazioni  economiche
al fine di evitare il superamento di detta soglia. 
  3. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui
all'articolo 42, in quanto applicabili. 
  4. I rapporti giuridici connessi  all'amministrazione  dell'azienda
sono regolati dalle norme del codice civile,  ove  non  espressamente
altrimenti disposto. 
  5. Se mancano concrete possibilita' di prosecuzione  o  di  ripresa
dell'attivita',  il  tribunale,  acquisito  il  parere  del  pubblico
ministero e dell'amministratore  giudiziario,  dispone  la  messa  in
liquidazione  dell'impresa.  In  caso  di  insolvenza,   si   applica
l'articolo 63, comma 1. 
  6.  Nel  caso  di  sequestro  di  partecipazioni   societarie   che
assicurino le  maggioranze  necessarie  per  legge,  l'amministratore
giudiziario puo', previa autorizzazione del giudice delegato: 
  a) convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori; 
  b) impugnare le delibere societarie  di  trasferimento  della  sede
sociale, di  trasformazione,  fusione,  incorporazione  o  estinzione
della societa', nonche' di ogni  altra  modifica  dello  statuto  che
possa  arrecare  pregiudizio  agli   interessi   dell'amministrazione
giudiziaria. 
 
          Note all'art. 41: 
              - Si riporta il testo dell'articoli 2555: 
              "Art. 2555. Nozione. 
              L'azienda  e'  il  complesso   dei   beni   organizzati
          dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.".