Art. 42 
 
 
         Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi 
 
  1.  Le  spese  necessarie  o   utili   per   la   conservazione   e
l'amministrazione  dei  beni   sono   sostenute   dall'amministratore
giudiziario mediante prelevamento dalle somme  riscosse  a  qualunque
titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilita'
del procedimento. 
  2. Se dalla gestione dei  beni  sequestrati  o  confiscati  non  e'
ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui  al
comma 1, le stesse  sono  anticipate  dallo  Stato,  con  diritto  al
recupero nei confronti del titolare del bene in caso  di  revoca  del
sequestro o della confisca. 
  3. Nel caso sia disposta la confisca dei  beni,  le  somme  per  il
pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario,  per
il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e  quelle  di  cui
all'articolo 35, comma 9, sono inserite  nel  conto  della  gestione;
qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilita'  del
predetto conto non siano  sufficienti  per  provvedere  al  pagamento
delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in  tutto
o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o
la confisca sono revocati, le somme  suddette  sono  poste  a  carico
dello Stato. 
  4. La determinazione dell'ammontare del compenso,  la  liquidazione
dello stesso e del trattamento  di  cui  all'articolo  35,  comma  8,
nonche' il rimborso delle spese  sostenute  per  i  coadiutori,  sono
disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice
delegato. Il compenso degli amministratori  giudiziari  e'  liquidato
sulla base delle tabelle allegate al decreto di  cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. 
  5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti  prima
della  redazione  del  conto  finale.  In   relazione   alla   durata
dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale
concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario  e  sentito  il
giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il  tribunale  dispone
in  merito  agli  adempimenti  richiesti  entro  cinque  giorni   dal
ricevimento della richiesta. 
  6. I provvedimenti di liquidazione o di  rimborso  sono  comunicati
all'amministratore  giudiziario  mediante  avviso  di  deposito   del
decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica. 
  7.   Entro   venti   giorni   dalla   comunicazione    dell'avviso,
l'amministratore  giudiziario  puo'  proporre  ricorso   avverso   il
provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte
d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione
del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il
provvedimento impugnato e' stato emesso dalla  corte  d'appello,  sul
ricorso decide la medesima corte in diversa composizione. 
 
          Note all'art. 42: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 4 febbraio 2010, n. 14  (Istituzione  dell'Albo
          degli amministratori giudiziari, a norma dell'art. 2, comma
          13, della legge 15 luglio 2009, n. 94.): 
              "Art. 8. Compensi degli amministratori giudiziari. 
              1. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  da
          emanare  su  proposta  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e
          dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 17,  comma  1,
          lettera b), della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  sono  stabilite  le  modalita'   di   calcolo   e
          liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari. 
              2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato  sulla  base
          delle seguenti norme di principio: 
              a) previsione di tabelle differenziate per singoli beni
          o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda; 
              b) previsione che, nel caso in  cui  siano  oggetto  di
          sequestro o confisca patrimoni misti, che  comprendano  sia
          singoli beni o complessi di beni  sia  beni  costituiti  in
          azienda, si applichi  il  criterio  della  prevalenza,  con
          riferimento alla gestione piu' onerosa, maggiorato  di  una
          percentuale  da  definirsi  per  ogni  altra  tipologia  di
          gestione meno onerosa; 
              c) previsione che il compenso  sia  comunque  stabilito
          sulla base di scaglioni commisurati al valore  dei  beni  o
          dei beni costituiti  in  azienda,  quale  risultante  dalla
          relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario,
          ovvero al reddito prodotto dai beni; 
              d) previsione che il compenso possa essere aumentato  o
          diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito di
          percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per
          cento, sulla base dei seguenti elementi: 
              1) complessita' dell'incarico o concrete difficolta' di
          gestione; 
              2) possibilita' di usufruire di coadiutori; 
              3) necessita' e frequenza dei controlli esercitati; 
              4)  qualita'  dell'opera  prestata  e   dei   risultati
          ottenuti; 
              5)  sollecitudine  con  cui  sono  state  condotte   le
          attivita' di amministrazione; 
              e)   previsione   della   possibilita'   di   ulteriore
          maggiorazione  a  fronte  di  amministrazioni  estremamente
          complesse, ovvero di eccezionale valore  del  patrimonio  o
          dei beni costituiti  in  azienda  oggetto  di  sequestro  o
          confisca, ovvero ancora di  risultati  dell'amministrazione
          particolarmente positivi; 
              f) previsione delle modalita' di calcolo e liquidazione
          del  compenso  nel  caso  in  cui   siano   nominati   piu'
          amministratori per un'unica procedura.".