Art. 44 Gestione dei beni confiscati 1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e, in quanto applicabile, dell'articolo 40, nonche' sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a). Essa provvede al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonche' alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilita' generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 2. L'Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui all'articolo 40, comma 3.
Note all'art. 44: - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.). "Art. 20. Esclusione dalla soppressione delle gestioni fuori bilancio. 1. Alle gestioni fuori bilancio menzionate nella presente legge le cui entrate derivano prevalentemente da contribuzioni da parte degli associati ovvero dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi, con esclusione di quelle di cui all'art. 5, e non superano annualmente, per ciascun organo gestirono, l'importo di lire 100 milioni, escluse le partite di giro, nonche' alle gestioni dei beni confiscati ai sensi del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, non si applica il disposto di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. 2. Sulle gestioni di cui al comma 1 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni. 3. L'importo di cui al comma 1 puo' essere aggiornato ogni due anni con decreto del Ministro del tesoro. Qualora esso venga superato a chiusura dell'esercizio, le relative gestioni sono ricondotte al bilancio dello Stato con le procedure previste dalla presente legge.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 reca: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.".