Art. 36 
 
Tutela della concorrenza e partecipazioni  personali  incrociate  nei
                  mercati del credito e finanziari 
 
  1. E' vietato ai titolari di cariche negli  organi  gestionali,  di
sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di  imprese  o
gruppi di imprese operanti nei mercati del  credito,  assicurativi  e
finanziari di assumere o esercitare analoghe  cariche  in  imprese  o
gruppi di imprese concorrenti. 
  2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono  concorrenti
le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti  di
controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10  ottobre  1990,  n.
287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.