Art. 50 
 
                      Attuazione dell'autonomia 
 
  1.  Allo  scopo  di  consolidare  e  sviluppare  l'autonomia  delle
istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo
criteri di flessibilita'  e  valorizzando  la  responsabilita'  e  la
professionalita' del personale della scuola, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  nel
rispetto dei principi e degli obiettivi di cui  all'articolo  64  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,  linee
guida per conseguire le seguenti finalita': 
    a) potenziamento dell'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,
anche attraverso l'eventuale ridefinizione nel rispetto della vigente
normativa contabile degli aspetti  connessi  ai  trasferimenti  delle
risorse  alle   medesime,   previo   avvio   di   apposito   progetto
sperimentale; 
    b)  definizione,  per  ciascuna  istituzione  scolastica,  di  un
organico   dell'autonomia,   funzionale    all'ordinaria    attivita'
didattica, educativa,  amministrativa,  tecnica  e  ausiliaria,  alle
esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e
sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni  di
personale scolastico; 
    c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  di
reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di  conseguire
la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie; 
    d) definizione di un organico di rete per  le  finalita'  di  cui
alla lettera c) nonche' per l'integrazione degli alunni  diversamente
abili, la prevenzione dell'abbandono e il  contrasto  dell'insuccesso
scolastico e formativo, specie per le aree di massima  corrispondenza
tra poverta' e dispersione scolastica; 
    e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e  d),  nei
limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei  posti
corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilita' per almeno un
triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole  e  sugli  ambiti
provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve  le  esigenze
che ne determinano la rimodulazione annuale. 
  2.  Gli  organici   di   cui   al   comma   1   sono   determinati,
complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  e  fatto  salvo
anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza  di
esternalizzazione dei servizi per i posti ATA. 
  3. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.