Art. 92. 
 
  Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio,  e'  necessario
l'intervento della maggioranza dei suoi membri. 
 
  Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel
caso di parita' di voti, quello del presidente da' la preponderanza. 
 
  I  membri  che  non  intervengono  alle  adunanze  per  tre   volte
consecutive,   senza   giustificare   al   Consiglio   un   legittimo
impedimento, sono dichiarati dimissionari dal Consiglio; e  nel  caso
che il  Consiglio  per  mancanza  di  numero  non  possa  validamente
deliberare, la dichiarazione sara' fatta con decreto  dal  presidente
del tribunale.