Art. 92. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio, e' necessario l'intervento della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parita' di voti, quello del presidente da' la preponderanza. I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento, sono dichiarati dimissionari dal Consiglio; e nel caso che il Consiglio per mancanza di numero non possa validamente deliberare, la dichiarazione sara' fatta con decreto dal presidente del tribunale.