Art. 93. 
 
  Il Consiglio oltre quelle altre attribuzioni che gli sono demandate
dalla legge: 
 
    1° vigilia alla conservazione  del  decoro  nell'esercizio  della
professione, e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo,
ed alla esatta osservanza dei loro doveri; 
 
    2° vigila alla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi
adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati; 
 
    3° emette, ad ogni richiesta delle autorita' competenti,  il  suo
parere sulle materie attinenti al notariato; 
 
    4° forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notari  esercenti  e
praticanti; 
 
    5°  s'interpone,  richiesto,  a  comporre  le  contestazioni  tra
notari, e tra notari e terzi, sia per  la  restituzione  di  carte  e
documenti, sia per questioni di spese ed  onorari,  o  per  qualunque
altro oggetto attinente all'esercizio del notariato; 
 
    6° ricevere dal tesoriere, in principio di ogni  anno,  il  conto
delle spese dell'anno decorso e  forma  quello  preventivo  dell'anno
seguente, salva l'approvazione del collegio. 
 
  Per supplire alle spese e' imposta ai notari,  in  proporzione  dei
proventi riscossi da ciascuno di essi nell'anno precedente, quali  si
desumono dalla tassa d'archivio da loro pagata, una tassa  annua  non
minore di lire dieci ne' maggiore di lire cento, secondo una  tabella
di classificazione proposta dal Consiglio ed approvata dal collegio.