Art. 64 (L)
Progettazione,  direzione, esecuzione, responsabilita' (legge n. 1086
del  1971,  art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art.
                      3, primo e secondo comma)

  1.  La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale  e  precompresso  ed  a struttura metallica, deve avvenire in
modo  tale  da  assicurare  la  perfetta stabilita' e sicurezza delle
strutture   e   da   evitare   qualsiasi  pericolo  per  la  pubblica
incolumita'.
  2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve
avvenire  in  base  ad  un  progetto  esecutivo redatto da un tecnico
abilitato,  iscritto  nel  relativo  albo,  nei  limiti delle proprie
competenze   stabilite   dalle   leggi   sugli   ordini   e   collegi
professionali.
  3.  L'esecuzione  delle opere deve aver luogo sotto la direzione di
un  tecnico  abilitato,  iscritto nel relativo albo, nei limiti delle
proprie  competenze  stabilite  dalle  leggi  sugli  ordini e collegi
professionali.
  4. Il progettista ha la responsabilita' diretta della progettazione
di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.
  5.  Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte
di   sua  competenza,  hanno  la  responsabilita'  della  rispondenza
dell'opera   al   progetto,  dell'osservanza  delle  prescrizioni  di
esecuzione  del  progetto,  della  qualita'  dei materiali impiegati,
nonche',  per  quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa
in opera.