Art. 64 (L)
Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilita' (legge n. 1086
del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art.
3, primo e secondo comma)
1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in
modo tale da assicurare la perfetta stabilita' e sicurezza delle
strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica
incolumita'.
2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve
avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico
abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie
competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi
professionali.
3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di
un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle
proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi
professionali.
4. Il progettista ha la responsabilita' diretta della progettazione
di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.
5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte
di sua competenza, hanno la responsabilita' della rispondenza
dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di
esecuzione del progetto, della qualita' dei materiali impiegati,
nonche', per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa
in opera.