Art. 65 (R)
Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata
di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed
  a struttura metallica. (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6).

  1.   Le   opere   di  conglomerato  cementizio  armato,  normale  e
precompresso  ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono
essere  denunciate dal direttore dei lavori allo sportello unico, che
provvede  a  trasmettere  tale denuncia al competente ufficio tecnico
regionale.
  2.  Nella  denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del
committente,  del  progettista  delle  strutture,  del  direttore dei
lavori e del costruttore.
  3. Alla denuncia devono essere allegati:
    a)   il  progetto  dell'opera  in  triplice  copia,  firmato  dal
progettista,  dal  quale  risultino  in  modo chiaro ed esauriente le
calcolazioni  eseguite,  l'ubicazione,  il  tipo, le dimensioni delle
strutture,  e  quanto  altro  occorre  per  definire  l'opera sia nei
riguardi  dell'esecuzione  sia  nei  riguardi  della conoscenza delle
condizioni di sollecitazione;
    b) una  relazione  illustrativa  in  triplice  copia  firmata dal
progettista  e  dal  direttore  dei  lavori, dalla quale risultino le
caratteristiche, le qualita' e le dosature dei materiali che verranno
impiegati nella costruzione.
  4. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto
stesso  della presentazione, una copia del progetto e della relazione
con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
  5.  Anche  le  varianti  che  nel  corso  dei  lavori  si intendano
introdurre  alle  opere  di  cui  al  comma  1, previste nel progetto
originario,  devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro
esecuzione,  allo  sportello  unico  nella  forma  e con gli allegati
previsti nel presente articolo.
  6.  A  strutture  ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il
direttore   dei   lavori  deposita  presso  lo  sportello  unico  una
relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi
di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
    a) i  certificati  delle  prove sui materiali impiegati emessi da
laboratori di cui all'articolo 59;
    b) per   le  opere  in  conglomerato  armato  precompresso,  ogni
indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in
coazione;
    c) l'esito  delle  eventuali  prove di carico, allegando le copie
dei relativi verbali firmate per copia conforme.
  7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto
stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma
6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere
una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
  8.  Il  direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione,
unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.