Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7)
  Collaudo statico (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)

  1.  Tutte  le  costruzioni  di cui all'articolo 53, comma 1, la cui
sicurezza  possa  comunque interessare la pubblica incolumita' devono
essere sottoposte a collaudo statico.
  2.  Il  collaudo  deve  essere  eseguito  da  un  ingegnere o da un
architetto,  iscritto  all'albo  da  almeno  dieci  anni, che non sia
intervenuto  in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione
dell'opera.
  3.  Contestualmente  alla  denuncia  prevista  dall'articolo 65, il
direttore dei lavori e' tenuto a presentare presso lo sportello unico
l'atto  di  nomina  del  collaudatore  scelto  dal  committente  e la
contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da
certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
  4.  Quando  non  esiste  il committente ed il costruttore esegue in
proprio,  e'  fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente
alla  presentazione  della  denuncia di inizio dei lavori, all'ordine
provinciale   degli   ingegneri  o  a  quello  degli  architetti,  la
designazione  di  una  terna  di  nominativi  fra  i quali sceglie il
collaudatore.
  5.  Completata  la  struttura  con  la  copertura dell'edificio, il
direttore  dei  lavori ne da' comunicazione allo sportello unico e al
collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
  6.  In  corso  d'opera  possono  essere  eseguiti collaudi parziali
motivati   da   difficolta'  tecniche  e  da  complessita'  esecutive
dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
  7.  Il  collaudatore  redige,  sotto la propria responsabilita', il
certificato  di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio
tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione
allo sportello unico.
  8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilita', se prescritte,
occorre   presentare   all'amministrazione  comunale  una  copia  del
certificato di collaudo.