Art. 79.
            (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

   1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
correnti,  per  le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni
nette  da  iscrivere  nel  Fondo  speciale  di  parte  corrente viene
assicurata,  ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
1978, n. 468, secondo il prospetto allegato.
   2.  Le  disposizioni  della  presente legge sono applicabili nelle
regioni  a  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
   3.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  1 gennaio 2002. Le
disposizioni  di  cui  all'articolo 42 acquistano efficacia il giorno
stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
Ufficiale.