ART. 125 - ATTIVITA' AGGIUNTIVE (art. 4 sequenza contrattuale del 2-5-1996) 1. Le attivita' aggiuntive consistono in attivita' aggiuntive educative ed in attivita' aggiuntive funzionali allo svolgimento dell'attivita' educativa. 2. Le attivita' aggiuntive educative, sono volte a realizzare interventi integrativi finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa. In particolare, esse possono consistere: a) nelle attivita' relative alla realizzazione di progetti intesi a definire un maggiore raccordo tra convitto od istituzione educativa, scuola e mondo del lavoro; b) nella partecipazione a sperimentazioni; c) nelle attivita' relative alla realizzazione di progetti che interessino altri soggetti istituzionali e, in particolare, gli enti locali, anche per iniziative aperte al territorio, sulla base di apposite convenzioni; d) nella partecipazione a progetti promossi dall'Unione europea. 3. Le risorse utilizzabili, per le attivita' aggiuntive di cui al presente articolo, a livello di ciascuna istituzione educativa, sono determinate nella stessa misura e con le medesime modalita' di cui al precedente art. 30 del presente CCNL per le funzioni strumentali dell'offerta formativa. 4. Le attivita' aggiuntive funzionali all'attivita' educativa possono consistere: a) nei compiti di coordinamento, da svolgere secondo i criteri definiti nel progetto educativo di istituito e nel relativo piano attuativo, come supporto organizzativo al dirigente scolastico dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali; b) nei compiti di coordinamento di gruppi di lavoro costituiti per la definizione di aspetti specifici del progetto educativo, o per la progettazione di particolari iniziative, secondo quanto previsto dall'art. 127, comma 4. c) in attivita' di aggiornamento e formazione in servizio oltre le 30 ore annue senza esonero dagli obblighi di servizio. 5. Le attivita' aggiuntive sono realizzate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.