ART. 125 - ATTIVITA' AGGIUNTIVE
             (art. 4 sequenza contrattuale del 2-5-1996)

   1.  Le  attivita'  aggiuntive  consistono  in attivita' aggiuntive
educative  ed  in  attivita'  aggiuntive  funzionali allo svolgimento
dell'attivita' educativa.
   2.  Le  attivita'  aggiuntive  educative,  sono volte a realizzare
interventi  integrativi  finalizzati  all'arricchimento  dell'offerta
formativa. In particolare, esse possono consistere:
a) nelle  attivita'  relative alla realizzazione di progetti intesi a
   definire   un   maggiore  raccordo  tra  convitto  od  istituzione
   educativa, scuola e mondo del lavoro;
b) nella partecipazione a sperimentazioni;
c) nelle  attivita'  relative  alla  realizzazione  di  progetti  che
   interessino  altri  soggetti  istituzionali e, in particolare, gli
   enti locali, anche per iniziative aperte al territorio, sulla base
   di apposite convenzioni;
d) nella partecipazione a progetti promossi dall'Unione europea.

   3.  Le risorse utilizzabili, per le attivita' aggiuntive di cui al
presente  articolo, a livello di ciascuna istituzione educativa, sono
determinate nella stessa misura e con le medesime modalita' di cui al
precedente  art.  30  del  presente  CCNL per le funzioni strumentali
dell'offerta formativa.
   4.  Le  attivita'  aggiuntive  funzionali  all'attivita' educativa
possono consistere:
a) nei  compiti  di  coordinamento,  da  svolgere  secondo  i criteri
   definiti  nel progetto educativo di istituito e nel relativo piano
   attuativo, come supporto organizzativo al dirigente scolastico dei
   convitti annessi agli istituti tecnici e professionali;
b) nei compiti di coordinamento di gruppi di lavoro costituiti per la
   definizione  di aspetti specifici del progetto educativo, o per la
   progettazione  di  particolari iniziative, secondo quanto previsto
   dall'art. 127, comma 4.
c) in attivita' di aggiornamento e formazione in servizio oltre le 30
   ore annue senza esonero dagli obblighi di servizio.

   5.  Le  attivita'  aggiuntive  sono  realizzate  nei  limiti delle
risorse finanziarie disponibili.