ART. 128 - OBBLIGHI DI LAVORO
             (art. 6 sequenza contrattuale del 2-5-1996)

   1.  Gli obblighi di lavoro del personale educativo sono funzionali
all'orario  di  servizio  stabilito  dal  piano  di  attivita' e sono
finalizzati  allo  svolgimento dell'attivita' educativa e di tutte le
altre    attivita'   di   programmazione,   progettazione,   ricerca,
valutazione  e  documentazione  necessarie all'efficace realizzazione
dei processi formativi.
   2.  Per l'attivita' educativa, ivi compresa l'assistenza notturna,
e' determinato un orario settimanale di 24 ore, programmabile su base
plurisettimanale,  da  svolgere  in  non  meno  di cinque giorni alla
settimana.
   3.  In  aggiunta  all'orario  settimanale,  di  cui al comma 2, e'
determinato  un  obbligo  di  ulteriori  6 ore settimanali. Esse sono
utilizzate, sulla base di una programmazione plurisettimanale, per le
attivita' di carattere collegiale funzionali all'attivita' educativa,
di  cui  all'art.  124,  comma 3, e, fino a 5 ore settimanali, per il
completamente  del  servizio  di  assistenza notturna, secondo quanto
previsto  dal  progetto  educativo  di  istituto e dal relativo piano
attuativo.
   4. Il personale educativo e' tenuto, inoltre, ad assolvere a tutti
gli  impegni  individuali  attinenti alle attivita' funzionali di cui
all'art. 124, comma 2.
   5.  Il compenso per le attivita' aggiuntive e' determinato secondo
quanto previsto dall'art. 29.