Art. 104.

  La  magistratura  costituisce  un ordine autonomo e indipendente da
ogni altro potere.
  Il   Consiglio  superiore  della  magistratura  e'  presieduto  dal
Presidente della Repubblica.
  Ne  fanno  parte  di  diritto  il primo presidente e il procuratore
generale della Corte di cassazione.
  Gli  altri  componenti  sono  eletti  per  due  terzi  da  tutti  i
magistrati  ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per
un  terzo  dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di
universita'  in  materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di
esercizio.
  Il  Consiglio  elegge  un vicepresidente fra i componenti designati
dal Parlamento.
  I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non
sono immediatamente rieleggibili.
  Non  possono,  finche'  sono  in carica, essere iscritti negli albi
professionali,  ne'  far  parte  del  Parlamento  o  di  un Consiglio
regionale.