Art. 106.

  Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
  La  legge  sull'ordinamento  giudiziario  puo' ammettere la nomina,
anche   elettiva,   di  magistrati  onorari  per  tutte  le  funzioni
attribuite a giudici singoli.
  Su  designazione del Consiglio superiore della magistratura possono
essere  chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti
insigni,  professori  ordinari di universita' in materie giuridiche e
avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli
albi speciali per le giurisdizioni superiori.