Art. 107.

  I  magistrati  sono  inamovibili.  Non  possono essere dispensati o
sospesi  dal servizio ne' destinati ad altre sedi o funzionari se non
in  seguito  a  decisione del Consiglio superiore della magistratura,
adottata  o  per  i  motivi  e  con  le  garanzie di difesa stabilite
dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
  Il  Ministro  della  giustizia  ha  facolta' di promuovere l'azione
disciplinare.
  I  magistrati  si  distinguono  fra loro soltanto per diversita' di
funzioni.
  Il  pubblico  ministero  gode  delle  garanzie  stabilite  nei suoi
riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.