Art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio ne' destinati ad altre sedi o funzionari se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facolta' di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversita' di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.