Art. 79.

  Alla   nomina,   alla   decadenza,   alla   revoca,  alla  dispensa
dall'ufficio  dei giudici conciliatori e viceconciliatori provvede il
Presidente  della  Giunta  regionale  in  virtu'  di  delegazione del
Presidente  della  Repubblica,  osservate  le altre norme in materia,
stabilite dall'ordinamento giudiziario.
  L'autorizzazione  all'esercizio  delle funzioni di cancelliere e di
usciere  presso gli uffici di conciliazione e' data alle persone, che
hanno   i  requisiti  prescritti  dall'ordinamento  giudiziario,  dal
Presidente della Giunta regionale.
  Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei
casi   previsti  dall'ordinamento  giudiziario,  provvede  lo  stesso
Presidente.
  Nei Comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina
a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici
di  conciliazione  e'  richiesta  la  piena  conoscenza  delle lingue
italiana e tedesca.