Articolo 64 - Norme Transitorie

   1.  L'INAF, entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento,
a  condizione che siano state completate le attivita' di cui al comma
successivo, puo' dispone la redazione di budget economici in aggiunta
ai budget finanziari di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
   2.   L'applicazione   della   disciplina   attinente  gli  aspetti
economico-patrimoniali   e'   subordinata   al   completamento  delle
attivita'  di  ricognizione  dei beni e di rinnovo degli inventari di
cui al successivo comma 3, finalizzate a fornire una rappresentazione
veritiera e corretta del patrimonio dell'INAF.
   3.  Entro  12  mesi  dalla pubblicazione del presente regolamento,
l'INAF  procedera'  alla  ricognizione  dei  beni  ed  al rinnovo dei
relativi   inventari  secondo  modalita'  e  criteri  di  valutazione
individuati dal Direttore amministrativo.
   4.  Fermo  restando quanto previsto dai commi precedenti, apposite
deliberazioni   del  Consiglio  di  Amministrazione  disciplinano  su
proposta del Direttore amministrativo la progressiva attuazione delle
disposizioni  del  presente  regolamento  in  relazione  al riassetto
organizzativo   dell'amministrazione  centrale  e  della  rete  degli
Osservatori e degli Istituti ed alla predisposizione delle necessarie
iniziative di formazione e di adeguamento della rete informatica.