Articolo 64 - Norme Transitorie 1. L'INAF, entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento, a condizione che siano state completate le attivita' di cui al comma successivo, puo' dispone la redazione di budget economici in aggiunta ai budget finanziari di cui all'articolo 5 del presente regolamento. 2. L'applicazione della disciplina attinente gli aspetti economico-patrimoniali e' subordinata al completamento delle attivita' di ricognizione dei beni e di rinnovo degli inventari di cui al successivo comma 3, finalizzate a fornire una rappresentazione veritiera e corretta del patrimonio dell'INAF. 3. Entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, l'INAF procedera' alla ricognizione dei beni ed al rinnovo dei relativi inventari secondo modalita' e criteri di valutazione individuati dal Direttore amministrativo. 4. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione disciplinano su proposta del Direttore amministrativo la progressiva attuazione delle disposizioni del presente regolamento in relazione al riassetto organizzativo dell'amministrazione centrale e della rete degli Osservatori e degli Istituti ed alla predisposizione delle necessarie iniziative di formazione e di adeguamento della rete informatica.