Art. 13. 
 
  Le porte dei locali devono, per numero ed ubicazione, consentire la
rapida  uscita  delle  persone   ed   essere   agevolmente   apribili
dall'interno durante il lavoro. 
  Quando in uno stesso locale i lavoratori siano in numero  superiore
a 25, ed in ogni caso quando le lavorazioni ed i materiali presentino
pericoli di esplosione o di  incendio  e  siano  adibiti  nel  locale
stesso piu' di 5 lavoratori, almeno una porta,  rispettivamente  ogni
25 o 5 lavoratori, deve essere apribile verso l'esterno. 
  L'apertura verso l'esterno delle  porte  non  e'  richiesta  quando
possa determinare pericoli per passaggi di mezzi di trasporto  o  per
altre cause. 
  Nei locali di lavoro ed in  quelli  adibiti  a  deposito  non  sono
ammesse le porte scorrevoli, le  saracinesche  a  rullo  e  le  porte
girevoli su asse centrale, quando non esistano altre  porte  apribili
verso l'esterno, atte ad assicurare, in caso di necessita', l'agevole
e rapida uscita delle persone. 
  Ove l'esercizio normale del lavoro  richieda  l'adozione  di  porte
scorrevoli verticalmente o  di  saracinesche  a  rullo,  queste  sono
ammesse  purche'  fornite  di  idoneo  dispositivo  di  fermo,  nella
posizione di apertura. 
  Gli edifici che siano  costruiti  o  adattati  interamente  per  le
lavorazioni di cui al secondo comma devono  avere  almeno  due  scale
distinte, di facile accesso. Per gli edifici gia' costruiti si dovra'
provvedere in conformita'; quando non  ne  esista  la  impossibilita'
accertata dallo Ispettorato del lavoro: in quest'ultimo caso  saranno
disposte le misure e cautele ritenute piu' efficienti. 
  L'Ispettorato del lavoro puo' prescrivere l'adozione di aperture  e
di  scale  di  sicurezza,  quando  possano  verificarsi   particolari
esigenze di rapida uscita delle persone.