Art. 13. Le porte dei locali devono, per numero ed ubicazione, consentire la rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Quando in uno stesso locale i lavoratori siano in numero superiore a 25, ed in ogni caso quando le lavorazioni ed i materiali presentino pericoli di esplosione o di incendio e siano adibiti nel locale stesso piu' di 5 lavoratori, almeno una porta, rispettivamente ogni 25 o 5 lavoratori, deve essere apribile verso l'esterno. L'apertura verso l'esterno delle porte non e' richiesta quando possa determinare pericoli per passaggi di mezzi di trasporto o per altre cause. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a deposito non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo e le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno, atte ad assicurare, in caso di necessita', l'agevole e rapida uscita delle persone. Ove l'esercizio normale del lavoro richieda l'adozione di porte scorrevoli verticalmente o di saracinesche a rullo, queste sono ammesse purche' fornite di idoneo dispositivo di fermo, nella posizione di apertura. Gli edifici che siano costruiti o adattati interamente per le lavorazioni di cui al secondo comma devono avere almeno due scale distinte, di facile accesso. Per gli edifici gia' costruiti si dovra' provvedere in conformita'; quando non ne esista la impossibilita' accertata dallo Ispettorato del lavoro: in quest'ultimo caso saranno disposte le misure e cautele ritenute piu' efficienti. L'Ispettorato del lavoro puo' prescrivere l'adozione di aperture e di scale di sicurezza, quando possano verificarsi particolari esigenze di rapida uscita delle persone.