Art. 14. 
 
  I locali di lavoro  e  quelli  adibiti  a  deposito  devono  essere
provvisti di porte di uscita, che abbiano la larghezza di  almeno  m.
1,10, e che siano  in  numero  non  inferiore  ad  una  per  ogni  50
lavoratori, normalmente ivi occupati o frazione compresa fra 10 e 50. 
Il numero delle porte puo'  anche  essere  minore,  purche'  la  loro
larghezza complessiva non risulti inferiore.