Art. 14. I locali di lavoro e quelli adibiti a deposito devono essere provvisti di porte di uscita, che abbiano la larghezza di almeno m. 1,10, e che siano in numero non inferiore ad una per ogni 50 lavoratori, normalmente ivi occupati o frazione compresa fra 10 e 50. Il numero delle porte puo' anche essere minore, purche' la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.