Art. 97.
                             Infermeria

  Nei cantieri che occupano almeno 500 lavoratori, oltre ai locale di
pronto   soccorso  indicato  nell'articolo  precedente,  deve  essere
allestita  una  infermeria,  nella  quale possano essere ricoverati i
lavoratori  che siano affetti da lievi forme morbose ovvero che siano
in  attesa,  di  trasferimento  in  luogo  di cura. L'infermeria deve
contenere  almeno  due  letti  se  il  cantiere  occupa  un numero di
lavoratori  inferiore  a  1000 e almeno quattro letti se ne occupa un
numero superiore. Essa deve avere i requisiti indicati negli articoli
81,  82  e  83  e  deve essere affidata in custodia ad un infermiere,
incaricato  di  recare  eventualmente  i primi soccorsi in attesa del
medico.
  Nei  cantieri  di  cui  al comma precedente deve, essere provveduto
affinche' un medico risieda sul posto.
  L'ispettorato  del  lavoro  puo'  esonerare  l'imprenditore  che ne
faccia  motivata  istanza dall'osservanza delle norme di cui ai commi
precedenti, quando nelle vicinanze del cantiere esista un ospedale.