Art. 65.
              (Divieto di cumulo di impieghi pubblici)

  Gli  impieghi  pubblici  non  sono  cumulabili,  salvo le eccezioni
stabilite da leggi speciali.
  I capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici
sono  tenuti,  sotto la loro personale responsabilita', a riferire al
ministro  competente, il quale ne da' notizia alla Corte dei conti, i
casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale.
  L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente
il  cumulo  importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente,
salva  la  concessione  del  trattamento  di quiescenza eventualmente
spettante,  ai sensi dell'art. 125, alla data di assunzione del nuovo
impiego.