Art. 50. I dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, che, alla data di entrata in vigore della presidente legge, pur avendo incarichi permanenti, svolgano servizio intermittente per una durata inferiore alla, media annua di 180 giorni ad orario normale, prevista dal punto b) dell'art. 8 e risultino iscritti al Fondo, continueranno in tale iscrizione mi tutti gli effetti della presente legge; anche se la durata del successivo periodo di servizio intermittente rimanga inferiore alla predetta media.