Art. 50.

  I dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, che,
alla  data  di  entrata  in vigore della presidente legge, pur avendo
incarichi  permanenti, svolgano servizio intermittente per una durata
inferiore alla, media annua di 180 giorni ad orario normale, prevista
dal punto b) dell'art. 8 e risultino iscritti al Fondo, continueranno
in  tale  iscrizione mi tutti gli effetti della presente legge; anche
se la durata del successivo periodo di servizio intermittente rimanga
inferiore alla predetta media.