Art. 51.

  I dipendenti da Istituti di credito con rapporto di lavoro regolato
dai contratti collettivi del settore del credito e adibiti ai servizi
esattoriali,  che,  alla  data  di  entrata  in vigore della presente
legge,  risultino iscritti al Fondo, continuano ad essere iscritti al
Fondo stesso a tutti gli effetti.