Art. 52. 
 
  I dipendenti adibiti da Istituti di credito a servizi cumulativi di
credito ed esattoria, che, alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, risultino iscritti al Fondo per  la  quota  parte  di
retribuzione riconosciuta pertinente al servizio esattoriale ai sensi
dello art. 4 del regolamento approvato con  regio  decreto  3  maggio
1937, n. 1021, continuano ad essere iscritti al Fondo per  la  misura
percentuale della retribuzione in atto alla suddetta data. 
  Il minimo di pensione previsto dall'art. 24  e'  ridotto,  in  tali
casi,   nella   stessa   misura,   percentuale   della   retribuzione
riconosciuta pertinente al servizio esattoriale.