Art. 53.

  Per  coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente
legge,  sono  stati  iscritti  per  la  prima  volta al Fondo in eta'
compresa tra i 50 ed i 55 anni, in deroga a quanto disposto dall'art.
33,  i  contributi  per il trattamento integrativo di pensione di cui
all'art.   10,   comma  primo,  punto  1),  continueranno  ad  essere
trasferiti   nell'assicurazione  facoltativa,  ruolo  dei  contributi
riservati, a meno che l'iscritto non richieda la iscrizione nel ruolo
della mutualita'.
  I  contributi  stessi sono attribuiti all'assicurazione facoltativa
con riferimento alla data di versamento al Fondo e danno diritto allo
iscritto    alle    prestazioni   previste   nelle   norme   relative
all'assicurazione medesima.
  Per  coloro  che anteriormente all'entrata in vigore della presente
legge  sono  stati  iscritti  per  la  prima  volta  al Fondo in eta'
superiore  ai  55  anni  trovano  applicazione  le  norme  di  cui al
precedente art. 33.