Art. 54. Per gli iscritti al Fondo alla data del 1 gennaio 1956, i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione o con retribuzione ridotta, compiuti anteriormente alla data stessa, che a detta, data siano gia' stati contrattualmente riconosciuti utili ai fini dell'anzianita', vengono considerati coperti da contribuzione sia agli effetti del trattamento integrativo di pensione sia a quelli delle prestazioni di capitale, di cui alla presente legge.