Art. 54.

  Per  gli  iscritti al Fondo alla data del 1 gennaio 1956, i periodi
di  assenza  dal  servizio  senza  retribuzione  o  con  retribuzione
ridotta,  compiuti  anteriormente alla data stessa, che a detta, data
siano   gia'   stati  contrattualmente  riconosciuti  utili  ai  fini
dell'anzianita',  vengono  considerati  coperti  da contribuzione sia
agli  effetti  del  trattamento  integrativo di pensione sia a quelli
delle prestazioni di capitale, di cui alla presente legge.