Art. 55. 
 
  Per gli iscritti al Fondo al 1° gennaio  1956  che,  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, siano ancora  in  servizio  e
non abbiano ancora presentato domanda di  pensione,  la  facolta'  di
copertura dei periodi di assenza contrattualmente  noti  riconosciuti
utili agli effetti dell'anzianita',  prevista  dall'art.  20,  potra'
essere esercitata, entro tre  mesi  dalla  entrata  in  vigore  della
presente legge, i contributi previsti dall'articolo  stesso  dovranno
essere versati in base alla  retribuzione  percepita  all'atto  della
presentazione della domanda.