Art. 56.

  Gli  iscritti  gia' cessati dal servizio alla data di pubblicazione
della presente legge, che a tale data possano far valere almeno venti
anni  di  contribuzione  al  Fondo,  hanno  diritto  di  liquidare la
pensione   di  invalidita',  ai  sensi  dell'art.  21,  anche  se  la
invalidita' non si sia verificata in costanza, del rapporto di lavoro
o della contribuzione volontaria.
  In  caso  di  morte di detti iscritti i superstiti hanno diritto di
liquidare  la  pensione ai sensi dell'art. 31, anche se manchi l'anno
di contribuzione nell'ultimo quinquennio.