Art. 57. Gli iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei quali risultino versati nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti contributi per rapporti di lavoro diversi da quelli esattoriali anteriori alla data di iscrizione al Fondo o per rapporti di lavoro esattoriali anteriori al 1° gennaio 1923, ovvero per periodi di prosecuzione volontaria nell'assicurazione stessa anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se contemporanei alla iscrizione al Fondo, hanno diritto, oltre che alla pensione calcolata ai sensi dello art. 23, alla liquidazione a carico del Fondo di un supplemento pari al 20 per cento dei contributi base versati per i predetti periodi, con le maggiorazioni previste dall'art. 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1913, n. 126, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, nonche' con l'integrazione di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e successive modificazioni. Tale supplemento viene corrisposto dalla, data in cui risultino maturati i requisiti per la liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.