Art. 58. 
 
  Gli iscritti che, alla, data di entrata in  vigore  della  presente
legge, possono far valere  almeno  dieci  anni  di  contribuzione  al
Fondo, in  caso  di  cessazione  dal  servizio,  hanno  diritto  alla
liquidazione della pensione  annua  complessiva  di  vecchiaia  anche
prima  del  60°  anno  di  eta',  purche'  abbiano  trenta  anni   di
contribuzione e almeno 55 anni di eta'. Ove si tratti di  mutilati  o
invalidi di guerra, il periodo di contribuzione richiesto e'  ridotto
a 20 anni. 
  Il  diritto  previsto  dal  precedente   comma   di   ottenere   la
liquidazione della pensione di vecchiaia fra il 55° ed il 60° anno di
eta' e' esteso anche agli iscritti gia'  cessati  dal  servizio  alla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  che  a  tale  data
possono far valere almeno  venti  anni  di  contribuzione  al  Fondo,
purche' siano trascorsi dall'ultima contribuzione tanti  anni  quinti
ne occorrono, in aggiunta agli anni di contribuzione  effettiva,  per
raggiungere il numero di trenta. 
  Per la determinazione della misura della  pensione  spettante  agli
iscritti di cui al presente articolo, si applicano le norme  previste
dalla presente legge. 
  Il Fondo sopporta per intero  l'onere  delle  pensioni  di  cui  al
presente articolo finche',  in  favore  del  pensionato  o  dei  suoi
superstiti, non sia  maturato  il  diritto  alla  liquidazione  della
pensione nell'assicurazione  obbligatoria,  per  la  invalidita',  la
vecchiaia e i superstiti. 
  Appena maturato  tale  diritto,  detta  assicurazione  obbligatoria
accredita al Fondo la pensione a suo carico.