Art. 59.

  Per gli iscritti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge,  possono  far  valere  almeno  dieci  anni di contribuzione al
Fondo,  il trattamento per pensione di vecchiaia o di invalidita' non
potra'  essere  inferiore  al  40  per cento della retribuzione sulla
quale viene calcolata la pensione ai sensi dell'art. 23.
  Qualora  si  tratti  di  iscritti  che abbiano esercitato l'opzione
prevista  dagli  articoli 36 e 37 del regolamento approvato con regio
decreto  3  maggio  1937,  n.  1021,  e  successive modificazioni, la
suddetta aliquota e' elevata al 45 per cento.