Art. 60. 
 
  In deroga a quanto  stabilito  dall'art.  27,  nei  riguardi  degli
iscritti al Fondo che abbiano conseguito o conseguano  il  diritto  a
pensione dopo il 31 dicembre  1955  e  che  anteriormente  alla  data
stessa abbiano avuto periodi di interruzione  nella  contribuzione  a
causa di cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  o  cessazione  della
contribuzione volontaria, seguiti da reimpieghi  presso  esattorie  o
ricevitorie delle imposte dirette, la pensione da  liquidarsi  verra'
computata,  per  la  parte  relativa  ai  periodi  di   contribuzione
anteriori al 1° gennaio 1956, in base alla retribuzione  sulla  quale
sono stati versati i contributi nel mese di gennaio 1956 o, se a tale
data la contribuzione  era  interrotta,  in  base  alla  retribuzione
iniziale del primo reimpiego dopo la data stessa o, se  il  reimpiego
non abbia avuto luogo, in base alla ultima retribuzione  sulla  quale
sono stati versati i contributi al Fondo.