Art. 61.

  Gli  iscritti  al  Fondo  che,  alla data d'entrata in vigore della
presente   legge,  sono  titolari  di  pensioni  della  assicurazione
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia e i superstiti, gia'
liquidate  o  in  corso  di  liquidazione, conservano il diritto alle
pensioni   stesse   fino  a  quando  non  maturino  il  diritto  alla
liquidazione  della  pensione  complessiva  prevista  dalla  presente
legge.