Art. 61. Gli iscritti al Fondo che, alla data d'entrata in vigore della presente legge, sono titolari di pensioni della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, gia' liquidate o in corso di liquidazione, conservano il diritto alle pensioni stesse fino a quando non maturino il diritto alla liquidazione della pensione complessiva prevista dalla presente legge.