Art. 62. Per gli iscritti al Fondo, in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette alla data di entrata in vigore della presente legge, che, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, abbiano optato per il trattamento previsto dal regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, le pensioni calcolate ai sensi degli articoli 23 e 24 della presente legge, tenuto conto del minimo garantito dall'art. 59, verranno maggiorate del 10 per cento.