Art. 62.

  Per   gli  iscritti  al  Fondo,  in  servizio  presso  esattorie  o
ricevitorie  delle  imposte  dirette  alla  data di entrata in vigore
della  presente legge, che, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 3
maggio  1937, n. 1021, abbiano optato per il trattamento previsto dal
regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, le pensioni calcolate ai sensi
degli  articoli 23 e 24 della presente legge, tenuto conto del minimo
garantito dall'art. 59, verranno maggiorate del 10 per cento.