Art. 63. Qualora nei confronti dei lavoratori dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, anche se non piu' in servizio, non risultino versati, per periodi di lavoro esattoriale con diritto alla iscrizione al Fondo, compresi tra il 9 luglio 1932 ed il 31 dicembre 1955, i contributi dovuti al Fondo stesso per le prestazioni di pensione di cui all'art. 12, punto 1) del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, l'esattore o ricevitore delle imposte dirette alle cui dipendenze i predetti periodi di lavoro risultino prestati e' tenuto alla regolarizzazione della posizione contributiva per i periodi stessi, ai fini del trattamento di pensione, alle condizioni e nei limiti seguenti: a) se per i periodi sopra, indicati risultino versati i contributi al Fondo per l'assicurazione mista sulla vita di cui al citato regolamento, o risultino versati contributi nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale, i contributi dovuti al Fondo sono calcolati nella misura in vigore nei periodi da regolarizzare ed in relazione alle retribuzioni percepite dal lavoratore nei periodi stessi, a condizione che sia presentata al Fondo richiesta di regolarizzazione entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, i contributi sono calcolati con i criteri di cui alla successiva lettera b). Dall'importo dei contributi dovuti ai sensi della presente lettera a) e' dedotto l'ammontare dei contributi eventualmente gia' versati nella citata assicurazione obbligatoria; b) se per i periodi suindicati non risulti versato alcun contributo ne' al Fondo, ne' nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale, i contributi sono calcolati nella misura in vigore nei periodi da regolarizzare ed in relazione all'ultima retribuzione percepita dal lavoratore alla data della regolarizzazione. La regolarizzazione per i periodi di cui alla presente lettera b) e' condizionata al parere favorevole del Comitato speciale di cui all'art. 4. L'importo dei contributi calcolati, ai sensi della precedente lettera a), in relazione alla retribuzione percepita dal lavoratore nei periodi da regolarizzare e' maggiorato degli interessi composti al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno. L'esattore o ricevitore delle imposte dirette e' tenuto a regolarizzare, alle condizioni sopra indicate, i periodi di servizio prestati dal lavoratore alle sue dipendenze, versando l'intero importo dei contributi, salvo diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore, per la quota a carico dello stesso, nei soli casi di cui alla lettera a). Egli decade dal predetto diritto di rivalsa, ove non presenti la richiesta di regolarizzazione entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.