Art. 63. 
 
  Qualora nei confronti dei  lavoratori  dipendenti  da  esattorie  o
ricevitorie delle imposte dirette, anche se non piu' in servizio, non
risultino versati, per periodi di lavoro esattoriale con diritto alla
iscrizione al Fondo, compresi tra il 9 luglio 1932 ed il 31  dicembre
1955, i contributi dovuti al  Fondo  stesso  per  le  prestazioni  di
pensione di cui all'art. 12, punto 1) del regolamento  approvato  con
regio decreto 3 maggio 1937, n.  1021,  e  successive  modificazioni,
l'esattore o ricevitore delle imposte dirette alle cui  dipendenze  i
predetti  periodi  di  lavoro  risultino  prestati  e'  tenuto   alla
regolarizzazione della posizione contributiva per i  periodi  stessi,
ai fini del trattamento di pensione, alle  condizioni  e  nei  limiti
seguenti: 
    a)  se  per  i  periodi  sopra,  indicati  risultino  versati   i
contributi al Fondo per l'assicurazione mista sulla vita  di  cui  al
citato regolamento, o risultino versati contributi nell'assicurazione
obbligatoria per la invalidita', la  vecchiaia  e  i  superstiti  per
rapporto di lavoro esattoriale, i contributi  dovuti  al  Fondo  sono
calcolati nella misura in vigore nei periodi da regolarizzare  ed  in
relazione alle retribuzioni  percepite  dal  lavoratore  nei  periodi
stessi, a  condizione  che  sia  presentata  al  Fondo  richiesta  di
regolarizzazione entro il termine di sei mesi dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge. Decorso tale  termine,  i  contributi
sono calcolati con i criteri  di  cui  alla  successiva  lettera  b).
Dall'importo dei contributi dovuti ai sensi della presente lettera a)
e' dedotto l'ammontare  dei  contributi  eventualmente  gia'  versati
nella citata assicurazione obbligatoria; 
    b)  se  per  i  periodi  suindicati  non  risulti  versato  alcun
contributo ne' al  Fondo,  ne'  nell'assicurazione  obbligatoria  per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti  per  rapporto  di  lavoro
esattoriale, i contributi sono calcolati nella misura in  vigore  nei
periodi da regolarizzare  ed  in  relazione  all'ultima  retribuzione
percepita  dal  lavoratore  alla  data  della  regolarizzazione.   La
regolarizzazione per i periodi di cui alla  presente  lettera  b)  e'
condizionata al  parere  favorevole  del  Comitato  speciale  di  cui
all'art. 4. 
  L'importo dei  contributi  calcolati,  ai  sensi  della  precedente
lettera a), in relazione alla retribuzione percepita  dal  lavoratore
nei periodi da regolarizzare e' maggiorato degli  interessi  composti
al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno. 
  L'esattore  o  ricevitore  delle  imposte  dirette  e'   tenuto   a
regolarizzare, alle condizioni sopra indicate, i periodi di  servizio
prestati  dal  lavoratore  alle  sue  dipendenze,  versando  l'intero
importo dei contributi, salvo diritto di rivalsa  nei  confronti  del
lavoratore, per la quota a carico dello stesso, nei soli casi di  cui
alla lettera a). 
  Egli decade dal predetto diritto di rivalsa, ove  non  presenti  la
richiesta di regolarizzazione entro il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.