Art. 64. 
 
  E' data facolta' al  lavoratore,  che  si  trovi  nelle  condizioni
previste nel precedente  articolo,  di  regolarizzare,  ai  fini  del
trattamento di pensione, la propria posizione contributiva presso  il
Fondo per i periodi indicati nell'articolo stesso, a  condizione  che
ne faccia richiesta al Fondo, a pena di  decadenza,  entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e versi l'intero
importo  dei  contributi  calcolati  in  base  alla  lettera  a)  del
precedente art. 63, maggiorati degli interessi composti al saggio del
5,50 per cento,  in  ragione  di  anno,  per  i  periodi  coperti  di
contribuzione nel  Fondo  per  l'assicurazione  mista  sulla  vita  o
nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
superstiti per rapporto di lavoro esattoriale; in base  alla  lettera
b) dello stesso art. 63, per  i  periodi  per  i  quali  non  risulti
versato alcun contributo. 
  La regolarizzazione di detti  ultimi  periodi  e'  condizionata  al
parere favorevole del Comitato speciale di cui all'art. 4. 
  Il lavoratore che si avvalga della facolta' di  cui  al  precedente
comma ha diritto al rimborso della quota di contributi a  carico  del
datore di lavoro, nei casi di cui  alla  lettera  a),  ed  all'intero
importo dei contributi stessi,  nei  casi  di  cui  alla  lettera  b)
dell'art. 63, qualora detti contributi a carico del datore di  lavoro
siano recuperati dal Fondo. 
  Il lavoratore in servizio  presso  esattorie  o  ricevitorie  delle
imposte dirette alla  data  del  31  dicembre  1955,  o,  se  assunto
successivamente in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  puo'  riscattare  presso  il  Fondo,  ai  fini  del
trattamento di pensione, periodi di servizio presso  esattorie  delle
imposte dirette compresi tra il 1° gennaio 1923 e l'8 luglio  1932  e
periodi di servizio presso ricevitorie delle imposte dirette compresi
tra il 1° gennaio 1923 e l'8 luglio 1937, a condizione che ne  faccia
richiesta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di  entrata
in vigore  della  presente  legge  e  previo  parere  favorevole  del
Comitato speciale di cui al precedente art. 4. 
  Il lavoratore che si avvale della facolta'  di  cui  al  precedente
comma deve versare, a  suo  completo  carico,  l'intero  importo  dei
contributi per il trattamento di pensione, secondo le seguenti norme: 
    1) per i periodi  di  servizio  presso  esattorie  delle  imposte
dirette, compresi tra il  1°  gennaio  1923  e  l'8  luglio  1932,  i
contributi sono calcolati con le aliquote in vigore nei  periodi  dai
regolarizzare e sulla base della retribuzione percepita  nei  periodi
stessi e sono maggiorati dell'interesse al saggio del 5,50 per  cento
in ragione di anno, qualora per  detti  periodi  risulti  versato  al
Fondo  il  contributo  unico  di  cui  all'art.  28  del  regolamento
approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n.  1021,  o  risultino
versati contributi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro  esattoriale;  con
le aliquote in vigore nei periodi da regolarizzare e sulla base della
ultima  retribuzione  percepita   dal   lavoratore   alla   data   di
presentazione della, domanda di  riscatto,  qualora  per  i  predetti
periodi non risulti  versato  alcun  contributo  ne'  al  Fondo,  ne'
all'assicurazione obbligatoria; 
    2) per i periodi di servizio  presso  ricevitorie  delle  imposte
dirette compresi tra  il  1°  gennaio  1923  e  l'8  luglio  1937,  i
contributi sono calcolati con le aliquote in vigore  nei  periodi  da
regolarizzare e sulla base della ultima  retribuzione  percepita  dal
lavoratore alla data di presentazione della domanda di riscatto. 
  Dall'importo dei contributi calcolati secondo le norme  di  cui  al
precedente comma e' dedotto l'ammontare dei contributi che  risultino
eventualmente   versati   nella   assicurazione   obbligatoria    per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti  in  corrispondenza  agli
stessi periodi, per rapporto di lavoro esattoriale.