Art. 64. E' data facolta' al lavoratore, che si trovi nelle condizioni previste nel precedente articolo, di regolarizzare, ai fini del trattamento di pensione, la propria posizione contributiva presso il Fondo per i periodi indicati nell'articolo stesso, a condizione che ne faccia richiesta al Fondo, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e versi l'intero importo dei contributi calcolati in base alla lettera a) del precedente art. 63, maggiorati degli interessi composti al saggio del 5,50 per cento, in ragione di anno, per i periodi coperti di contribuzione nel Fondo per l'assicurazione mista sulla vita o nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale; in base alla lettera b) dello stesso art. 63, per i periodi per i quali non risulti versato alcun contributo. La regolarizzazione di detti ultimi periodi e' condizionata al parere favorevole del Comitato speciale di cui all'art. 4. Il lavoratore che si avvalga della facolta' di cui al precedente comma ha diritto al rimborso della quota di contributi a carico del datore di lavoro, nei casi di cui alla lettera a), ed all'intero importo dei contributi stessi, nei casi di cui alla lettera b) dell'art. 63, qualora detti contributi a carico del datore di lavoro siano recuperati dal Fondo. Il lavoratore in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette alla data del 31 dicembre 1955, o, se assunto successivamente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, puo' riscattare presso il Fondo, ai fini del trattamento di pensione, periodi di servizio presso esattorie delle imposte dirette compresi tra il 1° gennaio 1923 e l'8 luglio 1932 e periodi di servizio presso ricevitorie delle imposte dirette compresi tra il 1° gennaio 1923 e l'8 luglio 1937, a condizione che ne faccia richiesta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Comitato speciale di cui al precedente art. 4. Il lavoratore che si avvale della facolta' di cui al precedente comma deve versare, a suo completo carico, l'intero importo dei contributi per il trattamento di pensione, secondo le seguenti norme: 1) per i periodi di servizio presso esattorie delle imposte dirette, compresi tra il 1° gennaio 1923 e l'8 luglio 1932, i contributi sono calcolati con le aliquote in vigore nei periodi dai regolarizzare e sulla base della retribuzione percepita nei periodi stessi e sono maggiorati dell'interesse al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno, qualora per detti periodi risulti versato al Fondo il contributo unico di cui all'art. 28 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, o risultino versati contributi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale; con le aliquote in vigore nei periodi da regolarizzare e sulla base della ultima retribuzione percepita dal lavoratore alla data di presentazione della, domanda di riscatto, qualora per i predetti periodi non risulti versato alcun contributo ne' al Fondo, ne' all'assicurazione obbligatoria; 2) per i periodi di servizio presso ricevitorie delle imposte dirette compresi tra il 1° gennaio 1923 e l'8 luglio 1937, i contributi sono calcolati con le aliquote in vigore nei periodi da regolarizzare e sulla base della ultima retribuzione percepita dal lavoratore alla data di presentazione della domanda di riscatto. Dall'importo dei contributi calcolati secondo le norme di cui al precedente comma e' dedotto l'ammontare dei contributi che risultino eventualmente versati nella assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti in corrispondenza agli stessi periodi, per rapporto di lavoro esattoriale.