Art. 65.

  Qualora nei confronti dei lavoratori in servizio presso esattorie o
ricevitorie  delle  imposte  dirette  alla  data di entrata in vigore
della  presente  legge, risultino periodi di lavoro esattoriale per i
quali  non  siano  stati versati in tutto o in parte i contributi per
l'assicurazione  mista sulla vita di cui al regolamento approvato con
il  regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni,
l'esattore  o ricevitore dal quale i lavoratori dipendono e' tenuto a
provvedere, entro sei mesi dalla data predetta, alla regolarizzazione
dei  periodi stessi, mediante versamento di una somma pari all'intero
importo  della indennita' di anzianita' maturata alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge per i periodi di servizio prestato
alle sue dipendenze scoperti di contributo.
  A  richiesta  dell'esattore  o ricevitore interessato il versamento
della  somma  dovuta  ai  sensi  del  presente  articolo  puo' essere
effettuato mediante rateizzazione in venti trimestralita', maggiorata
del raggio di interesse del 5,50 per cento in ragione di anno.
  Qualora  l'esattore  o ricevitore sia tenuto a regolarizzare presso
il  Fondo  la posizione contributiva dei propri dipendenti sia per il
trattamento  di pensione, ai sensi del precedente art. 63, sia per il
trattamento garantito con assicurazione mista sulla vita ai sensi del
presente   articolo,   deve  effettuare  la  regolarizzazione  stessa
congiuntamente per ambedue i citati trattamenti.