Art. 67. 
 
  I trattamenti complessivi di  pensione  spettanti  ai  titolari  di
pensioni  di  vecchiaia  e  invalidita'  liquidate  dal   Fondo   con
decorrenza anteriore  al  1°  gennaio  1950,  sono  riliquidati,  con
effetto dal 1° gennaio 1956, sostituendo  agli  importi  di  pensione
indicati nell'art. 8 della legge 2 settembre 1951,  n.  1101,  quelli
stabiliti nella seguente tabella: 
    

                                                    Importo annuo del
                                                    nuovo trattamento
                     Classe di importo               complessivo di
                 della pensione base annua              pensione

     1ª              fino   a    L.       499      L.         156.000
     2ª    da    L.  500         "        999      "          182.000
     3ª          "  1.000        "       1.499     "          208.000
     4ª          "  1.500        "       2.499     "          234.000
     5ª          "  2.500        "       3.499     "          260.000
     6ª          "  3.500        "       4.999     "          299.000
     7ª          "  5.000        "       6.499     "          338.000
     8ª          "  6.500        "       7.999     "          377.000
     9ª          "  8.000        "       9.999     "          416.000
     10ª         "  10.000       "       11.999    "          442.000
     11ª         "  12.000       "       14.999    "          468.000
     12ª         "  15.000       "       17.999    "          481.000
     13ª         "  18.000       "       23.999    "          494.000
     14ª         "  24.000       "       29.999    "          507.000
     15ª         "  30.000       "       41.999    "          520.000
     16ª         "  42.000       "       53.999    "          533.000
     17ª         "  54.000       "       65.999    "          546.000
     18ª         "  66.000 in poi                  "          559.000
    
  Il trattamento complessivo di pensione spettante ai superstiti,  la
cui pensione derivi da quella liquidata o che sarebbe  spettata  allo
iscritto con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, e' determinato,
con effetto dal 1° gennaio 1956 o dalla decorrenza della pensione  di
riversibilita',   se   posteriore,   applicando   al   corrispondente
trattamento diretto, calcolato  secondo  la  tabella  precedente,  le
percentuali di cui all'art. 35 della presente legge. 
  Il predetto nuovo trattamento complessivo  di  pensione  diretta  o
indiretta o di riversibilita' comprendente anche la quota di pensione
a carico  dell'assicurazione  obbligatoria  per  la  invalidita',  la
vecchiaia ed i superstiti accreditata al Fondo ai sensi dell'art. 80,
viene pagato dal Fondo stesso suddiviso in 13 quote, con le modalita'
previste dall'art. 24.