Art. 67. I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di pensioni di vecchiaia e invalidita' liquidate dal Fondo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, sono riliquidati, con effetto dal 1° gennaio 1956, sostituendo agli importi di pensione indicati nell'art. 8 della legge 2 settembre 1951, n. 1101, quelli stabiliti nella seguente tabella: Importo annuo del nuovo trattamento Classe di importo complessivo di della pensione base annua pensione 1ª fino a L. 499 L. 156.000 2ª da L. 500 " 999 " 182.000 3ª " 1.000 " 1.499 " 208.000 4ª " 1.500 " 2.499 " 234.000 5ª " 2.500 " 3.499 " 260.000 6ª " 3.500 " 4.999 " 299.000 7ª " 5.000 " 6.499 " 338.000 8ª " 6.500 " 7.999 " 377.000 9ª " 8.000 " 9.999 " 416.000 10ª " 10.000 " 11.999 " 442.000 11ª " 12.000 " 14.999 " 468.000 12ª " 15.000 " 17.999 " 481.000 13ª " 18.000 " 23.999 " 494.000 14ª " 24.000 " 29.999 " 507.000 15ª " 30.000 " 41.999 " 520.000 16ª " 42.000 " 53.999 " 533.000 17ª " 54.000 " 65.999 " 546.000 18ª " 66.000 in poi " 559.000 Il trattamento complessivo di pensione spettante ai superstiti, la cui pensione derivi da quella liquidata o che sarebbe spettata allo iscritto con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, e' determinato, con effetto dal 1° gennaio 1956 o dalla decorrenza della pensione di riversibilita', se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella precedente, le percentuali di cui all'art. 35 della presente legge. Il predetto nuovo trattamento complessivo di pensione diretta o indiretta o di riversibilita' comprendente anche la quota di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti accreditata al Fondo ai sensi dell'art. 80, viene pagato dal Fondo stesso suddiviso in 13 quote, con le modalita' previste dall'art. 24.