Art. 68. 
 
  Le pensioni  dirette  dovute  dal  Fondo  con  decorrenza  da  data
successiva al 31 dicembre 1949 e anteriore al 1° gennaio 1956 vengono
riliquidate, con decorrenza dal 1° gennaio  1956,  in  base  a  tanti
trentacinquesimi, quanti sono gli anni di contribuzione, del  63  per
cento della retribuzione prevista dall'art. 3 della legge 2 settembre
1951, n.  1101,  sulla  quale  e'  stata  calcolata  la  pensione  in
godimento, maggiorata della seguente percentuale, a seconda dell'anno
di decorrenza della pensione: 
    

1950......................................................     24,50%
1951......................................................     14   %
1952......................................................      8,60%
1953......................................................      8,30%
1954
              fino al 31 maggio...........................      5,70%
              dal 1° giugno...............................      4,20%
1955......................................................      1,50%
    
  La  pensione  cosi'  liquidata,  che  non  potra'  essere  comunque
inferiore  alla  pensione  in  godimento  aumentata  della   suddetta
percentuale, viene ulteriormente maggiorata  del  2,50  per  cento  a
decorrere dal 1° novembre 1956. 
  Nei riguardi degli iscritti ai Fondo cessati dal servizio anteriore
al 1° gennaio 1950, che  abbiano  ottenuto  la  riliquidazione  della
pensione a carico del Fondo con decorrenza successiva a tale data, il
nuovo  trattamento   complessivo   di   pensione   risultante   dalla
riliquidazione  di  cui  al  presente  articolo,  non  potra'  essere
comunque inferiore a quello assicurato con l'art.  67  agli  iscritti
che fruiscono di pensione con  decorrenza  anteriore  al  1°  gennaio
1950. 
  Il trattamento complessivo spettante ai superstiti, la cui pensione
derivi da quella riliquidata o che sarebbe spettata all'iscritto  con
decorrenza posteriore al 31 dicembre 1949 e anteriore ai  1°  gennaio
1956, e' determinato, con  effetto  da  quest'ultima  data,  o  dalla
decorrenza  della  pensione   di   riversibilita',   se   posteriore,
applicando al corrispondente trattamento diretto,  calcolato  secondo
le norme del presente articolo, le percentuali  di  cui  all'art.  35
della presente legge.