Art. 69. 
 
  Le pensioni a carico del Fondo  con  decorrenza  posteriore  al  31
dicembre 1955, liquidate in via provvisoria, vengono  riliquidate  in
base alle norme della presente legge.  Agli  importi  delle  suddette
pensioni cosi' riliquidate, dovute  con  decorrenza  anteriore  al  1
novembre 1956, si applica, con decorrenza da quest'ultima  data,  una
maggiorazione del 2,50 per cento.