Art. 70. Per i titoli di pensione alla data di entrata in vigore della presente legge, che ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, abbiano optato per il trattamento previsto dal regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, le pensioni riliquidate secondo quanto disposto dagli articoli 67, 68 e 69 vengono maggiorate del 10 per cento.