Art. 70.

  Per  i  titoli  di  pensione  alla  data di entrata in vigore della
presente  legge, che ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 3 maggio
1937,  n.  1021, abbiano optato per il trattamento previsto dal regio
decreto  23  giugno  1923,  n.  1528, le pensioni riliquidate secondo
quanto  disposto dagli articoli 67, 68 e 69 vengono maggiorate del 10
per cento.