Art. 71. 
 
  I  nuovi  trattamenti  complessivi  di  pensione  risultanti  dalle
riliquidazioni previste dalla presente legge per le  pensioni  dovute
dal Fondo con decorrenza anteriore al 1° novembre  1956,  s'intendono
comprensivi delle quote di pensione relative  alle  maggiorazioni  di
contingenza per persone a carico e  delle  quote  di  pensione  e  di
indennita' di anzianita' relative alla indennita' di mensa, anche per
i periodi anteriori alla predetta data. 
  Salvo quanto previsto all'art.  72,  nessun  contributo  e'  dovuto
sulle maggiorazioni di contingenza per persone a carico per i periodi
in cui dette maggiorazioni vennero corrisposte,  nonche'  sull'intero
importo della indennita' di mensa fino al  31  maggio  1954  e  sulla
quota parte di essa non assoggettata a contribuzione nel periodo  dal
1° giugno 1954 al 31 ottobre 1956.