Art. 71. I nuovi trattamenti complessivi di pensione risultanti dalle riliquidazioni previste dalla presente legge per le pensioni dovute dal Fondo con decorrenza anteriore al 1° novembre 1956, s'intendono comprensivi delle quote di pensione relative alle maggiorazioni di contingenza per persone a carico e delle quote di pensione e di indennita' di anzianita' relative alla indennita' di mensa, anche per i periodi anteriori alla predetta data. Salvo quanto previsto all'art. 72, nessun contributo e' dovuto sulle maggiorazioni di contingenza per persone a carico per i periodi in cui dette maggiorazioni vennero corrisposte, nonche' sull'intero importo della indennita' di mensa fino al 31 maggio 1954 e sulla quota parte di essa non assoggettata a contribuzione nel periodo dal 1° giugno 1954 al 31 ottobre 1956.