Art. 72. Ai dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1956, che all'atto della cessazione fruivano di maggiorazioni di contingenza per familiari a carico, verra' corrisposta, a carico del Fondo, una integrazione della indennita' di anzianita' liquidata dal Fondo, pari alle maggiori somme che sarebbero state loro corrisposte per i predetti titoli ove si fosse tenuto conto delle maggiorazioni di contingenza. Entro un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, all'onere derivante dalle suddette integrazioni si provvede mediante un contributo straordinario a carico delle aziende esattoriali da determinarsi al termine di ogni anno, in via consuntiva, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 4.