Art. 72. 
 
  Ai dipendenti da esattorie  o  ricevitorie  delle  imposte  dirette
cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1956,  che  all'atto
della  cessazione  fruivano  di  maggiorazioni  di  contingenza   per
familiari a carico, verra'  corrisposta,  a  carico  del  Fondo,  una
integrazione della indennita' di anzianita' liquidata dal Fondo, pari
alle maggiori somme  che  sarebbero  state  loro  corrisposte  per  i
predetti titoli ove si fosse  tenuto  conto  delle  maggiorazioni  di
contingenza. 
  Entro un quinquennio dall'entrata in vigore della  presente  legge,
all'onere derivante dalle suddette integrazioni si provvede  mediante
un contributo straordinario a carico  delle  aziende  esattoriali  da
determinarsi al termine di ogni anno, in via consuntiva, con  decreto
del Presidente della Repubblica, su  proposta  del  Ministro  per  il
lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di  cui  all'art.
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