Art. 73.

  I contratti collettivi di categoria in atto alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  devono  essere depositati in copia al
Fondo entro trenta giorni dalla data stessa.
  L'obbligo  del  deposito  incombe alle rappresentanze delle aziende
esattoriali.  Per  i  contratti  aziendali  lo  obbligo  incombe alle
singole aziende stipulanti.