Art. 33. 
 
  Per ogni miniera o  cava  sotterranea  devono  essere  compilati  e
tenuti aggiornati i piani topografici dei lavori. 
  Tale obbligo e' esteso alle lavorazioni a cielo  aperto  quando  ai
fini della sicurezza esso sia riconosciuto necessario  dall'ingegnere
capo. 
  In caso di inadempienza l'ingegnere capo prefigge un termine per la
compilazione o l'aggiornamento dei piani.  Trascorso  inutilmente  il
termine suddetto, il prefetto,  su  proposta  dell'ingegnere  capo  e
sentiti gli  interessati,  puo'  vietare  in  tutto  o  in  parte  la
continuazione dei lavori.