Art. 33. Per ogni miniera o cava sotterranea devono essere compilati e tenuti aggiornati i piani topografici dei lavori. Tale obbligo e' esteso alle lavorazioni a cielo aperto quando ai fini della sicurezza esso sia riconosciuto necessario dall'ingegnere capo. In caso di inadempienza l'ingegnere capo prefigge un termine per la compilazione o l'aggiornamento dei piani. Trascorso inutilmente il termine suddetto, il prefetto, su proposta dell'ingegnere capo e sentiti gli interessati, puo' vietare in tutto o in parte la continuazione dei lavori.