Art. 48. Il cappellano militare che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato la idoneita' allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito dei periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'. Se si tratti di infermita' provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il cappellano militare consegue la pensione privilegiata ordinaria o di guerra o l'assegno rinnovabile che gli compete ai sensi delle disposizioni in vigore. Se trattisi di infermita' non provenienti da causa di servizio, il cappellano militare che ha: a) venti o piu' anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni; b) meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo; c) meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di detto servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita', per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.