Art. 48.

  Il  cappellano militare che sia divenuto permanentemente inabile al
servizio  incondizionato  o  che  non abbia riacquistato la idoneita'
allo   scadere   del  periodo  massimo  di  aspettativa  o  che,  nel
quinquennio,   sia   stato   giudicato   non   idoneo   al   servizio
incondizionato   dopo   che  abbia  fruito  dei  periodo  massimo  di
aspettativa  e  gli  siano  state  concesse  le licenze eventualmente
spettantigli,  cessa  dal  servizio  permanente ed e' collocato nella
riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'.
  Se  si  tratti  di  infermita'  provenienti  da causa di servizio o
riportate  o  aggravate  per  causa di servizio di guerra o attinente
alla guerra, il cappellano militare consegue la pensione privilegiata
ordinaria  o  di  guerra  o  l'assegno rinnovabile che gli compete ai
sensi delle disposizioni in vigore.
  Se  trattisi di infermita' non provenienti da causa di servizio, il
cappellano militare che ha:
    a)  venti o piu' anni di servizio effettivo, consegue la pensione
a norma delle vigenti disposizioni;
    b)  meno  di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu'
anni  di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio
effettivo,  consegue la pensione considerando come se avesse compiuto
venti anni di servizio effettivo;
    c)  meno  di  quindici  anni  di  servizio utile per la pensione,
ovvero  quindici  o  piu'  anni  di  detto servizio utile, ma meno di
dodici  anni  di servizio effettivo, consegue una indennita', per una
volta  tanto,  pari  a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti
sono gli anni di servizio utile per la pensione.