Art. 50.

  Al  cappellano  militare  che  cessi  dal  servizio  permanente per
ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate a causa di guerra,
e abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da
ascriversi  ad  una  delle  otto  categorie  previste dalla tabella A
annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso, dalla data di
cessazione  dal  servizio,  il  cumulo  della pensione o dell'assegno
rinnovabile  di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che
gli  spetta,  per  il  quale,  in  aggiunta  al  numero degli anni di
servizio  utile, e' computato un periodo di sei anni, sia ai fini del
compimento  della  necessaria  anzianita' per conseguire il diritto a
tale   trattamento   ordinario  di  quiescenza,  sia  ai  fini  della
liquidazione del trattamento stesso.
  Al  cappellano  militare suddetto che all'atto della cessazione dal
servizio permanente non abbia raggiunto, neppure con l'aumento di cui
al  comma  precedente,  il limite di venti anni di servizio utile per
conseguire  il  trattamento  ordinario di quiescenza, e' corrisposta,
dalla  data  in  cui cessi dal servizio, in misura intera la pensione
vitalizia  o  l'assegno  rinnovabile  di  guerra,  nonche' un assegno
integratore  del  trattamento  di guerra, liquidato dal Ministero del
tesoro,  corrispondente  a  tanti  ventesimi  della  pensione  minima
ordinaria, calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli
anni di servizio utile aumentati di sei anni.
  Il   beneficio  di  cui  al  presente  articolo  compete  anche  al
cappellano  militare  che  consegua la pensione vitalizia o l'assegno
rinnovabile  di  guerra  indicati nel comma stesso, dopo aver cessato
dal  servizio permanente. In tal caso, pero', resta escluso l'aumento
di sei anni.