Art. 50. Al cappellano militare che cessi dal servizio permanente per ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate a causa di guerra, e abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, e' computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianita' per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso. Al cappellano militare suddetto che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto, neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di venti anni di servizio utile per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, e' corrisposta, dalla data in cui cessi dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonche' un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria, calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni. Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al cappellano militare che consegua la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra indicati nel comma stesso, dopo aver cessato dal servizio permanente. In tal caso, pero', resta escluso l'aumento di sei anni.