Art. 51.

  Il  cappellano militare in servizio permanente, che, per effetto di
ferite,  lesioni  o  infermita'  riportate  o  aggravate per causa di
servizio  di  guerra,  o  attinente alla guerra, abbia conseguito una
pensione  vitalizia  o  un  assegno  rinnovabile da ascriversi ad una
delle  otto  categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10
agosto  1950, n. 648, cessa dal servizio permanente salvo il disposto
del  comma  successivo,  ed  e'  collocato, a seconda dell'idoneita',
nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli e' concessa
la pensione e l'assegno.
  Il  cappellano  militare  puo', a domanda, continuare a rimanere in
servizio  permanente  qualora conservi la incondizionata idoneita' al
servizio,  accertata  dal  Collegio  medico-legale.  La  domanda deve
essere  presentata  entro  un mese dalla data della concessione della
pensione o assegno rinnovabile di guerra.
  Il  cappellano militare, che sia cessato dal servizio permanente ai
sensi  del  primo  comma  del  presente  articolo  ed al quale sia in
seguito  soppressa  la  pensione vitalizia o non rinnovato l'assegno,
sara'  riammesso  in  servizio  permanente se, alla data del relativo
accertamento  sanitario  seguito  dal  giudizio  positivo,  non siano
trascorsi piu' di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o
dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio
permanente,  e sempre che non abbia superato il 62° anno di eta', per
il  periodo  trascorso  fuori dai ruoli del servizio permanente sara'
considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto
ad   alcun  assegno  o  indennita',  in  aspettativa  per  infermita'
proveniente da causa di servizio.
  Al  cappellano  militare che, per aver superato i limiti di tempo o
di   eta'   di  cui  al  comma  precedente,  non  possa  ottenere  la
riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio,
le  disposizioni, delle lettere a) e b) dell'articolo 48, a decorrere
dal  giorno  successivo  alla soppressione della pensione vitalizia o
alla  scadenza  dell'assegno  rinnovabile;  al  cappellano  militare,
invece,  che  non raggiunga neppure il limite di servizio di cui alla
predetta  lettera  b),  sara'  liquidata  una  pensione  di  riforma,
considerando  come  raggiunto  sempre  il  limite  minimo di servizio
all'uopo  richiesto,  e  gli anni di servizio effettivamente prestati
saranno  calcolati  in aggiunta a tale limite, senza che possa essere
oltrepassato  il  limite  previsto  dall'articolo  96 del testo unico
delle   leggi   sulle   pensioni   civili   e   militari,  modificato
dall'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.