Art. 51. Il cappellano militare in servizio permanente, che, per effetto di ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente salvo il disposto del comma successivo, ed e' collocato, a seconda dell'idoneita', nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli e' concessa la pensione e l'assegno. Il cappellano militare puo', a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi la incondizionata idoneita' al servizio, accertata dal Collegio medico-legale. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra. Il cappellano militare, che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale sia in seguito soppressa la pensione vitalizia o non rinnovato l'assegno, sara' riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi piu' di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non abbia superato il 62° anno di eta', per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sara' considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennita', in aspettativa per infermita' proveniente da causa di servizio. Al cappellano militare che, per aver superato i limiti di tempo o di eta' di cui al comma precedente, non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le disposizioni, delle lettere a) e b) dell'articolo 48, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile; al cappellano militare, invece, che non raggiunga neppure il limite di servizio di cui alla predetta lettera b), sara' liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati saranno calcolati in aggiunta a tale limite, senza che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.